Green pass sci e regole piste da sci 2024
In questo momento non è più obbligatorio avere il green pass.
Regole impianti e piste sci 2024
Il decreto legge 28 febbraio 2021, n. 40, in attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali decreta.
Assicurazione obbligatoria sciatori
L’obbligo dell’assicurazione entrerà in vigore dal 31 dicembre 2023.
Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.
- Assicurazione obbligatoria piste da sci alpino
- Assicurazione esclusa per piste sci di fondo
Sanzioni
Da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni oltre al ritiro dello skipass.
Gestore impianti
Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
Sanzioni
Da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni.
Casco protettivo sci
Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme.
Il responsabile della violazione delle disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.
Velocità e condotta piste da sci
Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l’uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.
Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacita’ tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumita’propria e altrui.
La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonchè alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.